Maggior controllo dei lavoratori
di Emiliano Gentili e Federico Giusti
La sensazione che il Governo Meloni voglia trasformare questo Paese in una gigantesca galera per il lavoro salariato è sempre stata forte, almeno tra chi è avvezzo allo studio dei documenti ufficiali. E lo è stata fin da prima delle ultime elezioni politiche, quando nel proprio programma elettorale (1) FdI esplicitava che il lavoro avrebbe dovuto intendersi alla stregua di un obbligo giuridico e il lavoratore come un soggetto subalterno «vincolato ad accettare l’offerta di lavoro per sé, per la sua famiglia e per il Paese», indipendentemente dai termini dell’offerta. Altrimenti, «Se sei un disoccupato e continui a rifiutare le offerte che ti vengono proposte perdi il diritto ad aiuti pubblici (2)», come la disoccupazione o l’Assegno di Inclusione.
Allo stesso tempo, sempre nel programma di FdI si paventava una lotta al lavoro nero che passasse attraverso maggiori controlli sui lavoratori, anziché sulle imprese, sottoponendo «costantemente (financo tutti i giorni) le persone prive di lavoro a un obbligo formativo permanente».
Per riuscirci si teorizzava l’utilizzo di un moderno sistema informatico, denominato Siisl (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Questo esisteva già da qualche tempo (il progetto nasceva con il Governo Draghi) ma ancora non era operativo in maniera efficace. Si tratta in sostanza di una piattaforma digitale per l’incontro fra domanda e offerta (sia di lavoro che di formazione lavorativa). Con l’iscrizione a Siisl i dati del lavoratore vengono trasmessi «ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro [agenzie interinali] e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione (…), nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (3)».
La questione, dunque, finora ha riguardato essenzialmente i percettori di sussidi come l’Assegno di Inclusione e il Supporto Formazione e Lavoro, per il rilascio dei quali è necessario accettare le offerte di lavoro proposte dalle imprese (4), nella preoccupazione che parte di questi (soprattutto giovani, persone con grosse difficoltà di vita, lavoratori in nero) potesse usufruire del sostegno economico senza cercare attivamente una nuova, regolare occupazione. L’erogazione dei sussidi, perciò, è divenuta subordinata all’iscrizione a Siisl e all’accettazione di qualunque offerta venga proposta al lavoratore. Ma allora: «Quale, fra le imprese, sarebbe più costretta ad alzare i salari o a migliorare le condizioni contrattuali», se di fronte a sé avesse un «inesauribile esercito di coscritti al lavoro? (5)».
Il rischio di un reclutamento coatto – e su larga scala – di manodopera per i lavori con la più bassa remunerazione è concreto: già il programma di FdI proponeva di adottare un «sistema di intelligenza artificiale che rintracci l’elenco dei giovani che terminano ogni anno le scuole superiori e l’università e li agganci a imprese del settore, agenzie per il lavoro e centri per l’impiego» … All’epoca il discorso poteva sembrare eccessivamente avveniristico, forse, ma solamente due anni dopo – oggi – è diventato assolutamente concreto e realizzabile.
Aumento del controllo dei primi anni del Governo Meloni
In questi due anni, il Governo è intervenuto più volte per aumentare il controllo sui percettori di sussidi. Innanzitutto, come detto sopra, ha reso Siisl deputato a fornire i dati dei lavoratori anche alle agenzie interinali (6), cosa non prevista dalla vecchia legge sul Reddito di Cittadinanza (7). Con ogni probabilità ciò ha determinato non solo un incremento delle offerte di lavoro ma anche un abbassamento del livello salariale medio proposto e maggiore precarietà. Secondo, l’accesso ai dati della piattaforma Siisl non è più limitato all’Inps ma è stato esteso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai Carabinieri della Tutela Lavoro e alla Guardia di Finanza (8) (con una ulteriore, e deprecabile, militarizzazione delle procedure).
Allo stesso tempo si prevede l’elaborazione di un piano triennale ministeriale per contrastare la percezione illegittima dell’Assegno di Inclusione (9), mentre ai Comuni viene affidato «l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio (10)». Certo, non si escludono categoricamente controlli nei confronti delle imprese che offrono i lavori, ree di far «concorrenza sleale» ai loro colleghi onesti, però l’obiettivo da colpire risulta costituito da chi, «in cassa integrazione, incassa il sussidio e lavora in nero per convenienza sua e dell’impresa che lo ingaggia». Non per caso sono aumentati enormemente i controlli periodici e gli obblighi dei percettori di sussidi e dei loro familiari, costretti a recarsi frequentemente agli sportelli dei servizi sociali (11).
Il Decreto Coesione
Il nuovo Decreto coesione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio maggio di quest’anno, implementa Siisl e predispone così un salto di qualità nel controllo della forza-lavoro che lo utilizza. Vediamo come.
Innanzitutto d’ora in avanti Siisl rilancerà, pubblicandoli a sua volta, gli annunci per posizioni lavorative «pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali (12)». Dopo le agenzie interinali, il privato avrà quindi una seconda opzione per accedere a Siisl.
Un secondo, fondamentale tassello è rappresentato dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per l’abbinamento di domande e offerte di lavoro (13). Tradotto, vuol dire che software evoluti in grado di gestire algoritmi complessi cercheranno i match possibili fra le competenze possedute dai lavoratori e quelle ricercate per le posizioni offerte dalle aziende. Potrebbe trattarsi di un segnale della tendenza all’aumento di quella parte del salario che è riconosciuta per le competenze possedute e che, sì, comporta sicuramente stipendi più alti per i lavoratori specializzati… ma che allo stesso tempo può contribuire a determinare, negli anni, una diminuzione proporzionale dei corrispettivi per i lavori più umili. Sicuramente possiamo dire che: «La tendenza all’aumento della disuguaglianza salariale osservata in molti Paesi è solitamente attribuita a un premio più elevato per le competenze (14)», come del resto ampiamente documentato dagli specialisti riguardo all’aumento della disuguaglianza salariale negli Stati Uniti negli anni 80 (15).
Tornando al Decreto, l’elemento più problematico ci sembra essere l’utilizzo dell’IA «nei limiti delle disposizioni vigenti», come da testo ufficiale. E quali sono queste disposizioni? Tutte ancora da definire, sostanzialmente, eccezion fatta per l’Ai Act (che però è una norma europea, 16) e per lo Schema di Disegno Di Legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale del 23 aprile scorso. Vediamo cosa dicono queste norme.
In base all’AI Act, le applicazioni dei sistemi di IA vengono classificate in base a una stima del rischio che comportano «per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone (17)». Qualora il rischio stimato sia alto, l’Atto prescrive un codice di condotta per le imprese che le obbliga a rispettare parametri predefiniti su «[la produzione dei] dati, la documentazione e la tracciabilità, la fornitura di informazioni e la trasparenza, la sorveglianza umana (18)» e via dicendo.
Questo codice di condotta comporta però dei costi piuttosto ingenti, ragion per cui la Commissione Europea ha pensato di concedere degli “spazi di sperimentazione normativa”, sia a livello comunitario che nazionale. Ciò sta lasciando adito a tentativi di allentare i vincoli normativi, come quello che punta a sostituire parzialmente l’auto-certificazione del rischio – condotta da parte delle aziende stesse in evidente conflitto d’interessi – ai controlli esterni; oppure come i progetti per arrivare a scaricare sugli utilizzatori finali dei prodotti (persone fisiche o aziende compratrici) la responsabilità di un utilizzo corretto degli stessi, anziché sui produttori. Un’opzione, quest’ultima, sostenuta da Francia, Germania e Italia e che probabilmente, almeno per parte nostra, viene portata avanti soprattutto per l’interesse di ridurre i costi a carico delle piccole e medie imprese digitali.
Si badi bene che, per come è impostata la legge, a essere considerate rischiose non sono le tecnologie in sé quanto, piuttosto, gli utilizzi che se ne possono fare. Al momento, infatti, l’unico limite posto all’applicazione dell’IA in Siisl sembra essere stato quello di raccogliere i dati sull’efficacia dei corsi formativi solamente in maniera anonima e aggregata (non i dati individuali, quindi)… ma con una normativa così vaga non è dato sapere cosa succederà nei prossimi anni.
Lo Schema legislativo del Governo è, altresì, importante: se infatti da un lato inquadra e promuove l’utilizzo di IA sul posto di lavoro «come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina nei settori produttivi e migliorare la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative (19)», dall’altro riconosce il diritto del lavoratore a essere informato sull’eventualità e le modalità dell’utilizzo di IA in azienda (20). Tuttavia su quest’ultimo punto la norma sembra foraggiare un meccanismo per cui o le informazioni sono richieste all’azienda dai sindacati firmatari degli accordi nazionali oppure, in caso contrario, quelle già possedute potrebbero rivelarsi troppo essenziali per essere utilizzate nella lotta sindacale.
Per concludere, si conferisce un ampio potere d’arbitrio all’imprenditore, sia per quanto concerne la verifica della conformità delle nuove tecnologie aziendali (stima dei rischi e valutazione dell’impatto sulla forza-lavoro), esclusivamente in capo alla parte imprenditoriale (21), che per la comunicazione di variazioni delle tecnologie utilizzate, possibile anche solo 24 ore prima.
L’ultimo preoccupante aspetto del Decreto Coesione riguarda l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per assegnare un punteggio a ciascun ente formatore di lavoratori, sulla base della «percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione (22)». Di cos’altro si tratta se non di un incentivo alla creazione di relazioni d’interesse con piccole realtà imprenditoriali e a foraggiare il “lavoro povero”, meno pagato e tutelato?
Allargamento di Siisl
Siisl non è più solo un mezzo per controllare le appropriazioni indebite dei sussidi ai poveri – anche se soltanto questo, in fondo, non lo è mai stato – bensì un vero e proprio strumento per il controllo della forza-lavoro. Dai percettori di sussidi oggi Siisl si allarga verso i disoccupati: finisce quindi l’era del sussidio di disoccupazione come mezzo per prendersi un periodo di pausa dopo qualche anno di lavoro particolarmente gravoso.
Un altro problema – passato, chiaramente, del tutto in sordina – potrebbe essere dato dall’allineamento dei meccanismi del Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, esistente dal 2021 (23), e i sistemi di Intelligenza Artificiale. Il Fondo si rivolge ai licenziati delle grandi aziende (su richiesta di queste ultime) che abbiano già passato un periodo di cassa integrazione, con l’obiettivo di fornire loro formazione, orientamento e assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro. Nel testo di legge (24), però, si accostano Fondo e disposizioni europee per lo sviluppo tecnologico digitale (25), ragion per cui nei prossimi anni sarà lecito aspettarsi l’avvio di un processo di profilazione dei neo-licenziati tramite sistemi di IA simili o analoghi a quelli oramai operanti in Siisl.
(1) Fratelli d’Italia, Appunti per un programma conservatore, 2022
(2) Francesco Riccardi, Intervista a Guido Crosetto, Lavoro obbligatorio nel programma di Fdi? Crosetto: «Solo una provocazione», «Avvenire», 7 Maggio 2022
(3) D. L. 48/2023, art. 4, c. 1
(4) Per un’analisi accurata di questi sussidi si veda: Emiliano Gentili, Federico Giusti e Stefano Macera, Menzogne e verità sulla cancellazione del Reddito di Cittadinanza, «Infoaut», 4 Novembre, 2023
(5) Francesco Riccardi: Il lavoro per Fratelli d’Italia? Tra Orwell e “Hunger Games”, «Avvenire», 6 Maggio 2022.
(6) D. L. 48/2023, art. 13
(7) D. L. 4/2019, art. 6, c. 1
(8) D. L. 48/2023, art. 7, c. 1
(9) D. L. 48/2023, art. 7, c. 4
(10) D. L. 48/2023, art. 8, c. 11
(11) L’iscrizione a SIISL comporta l’attivazione dei servizi sociali entro 120 giorni e un appuntamento obbligatorio presso gli stessi massimo ogni 90 giorni, per aggiornare la propria posizione. Pena, la sospensione di AdI (D. L. 48/2023, art. 4, c. 4)
(12) D. L. 60/2024, art. 26, c. 2
(13) D. L. 60/2024, art. 26, c. 3
(14) Valentina Ferretti: L’impatto della tassazione personale sulla disuguaglianza salariale in Italia negli ultimi trent’anni. Un’analisi di microsimulazione su dati di fonte amministrativa. Università di Roma Tre, Scuola di Economia e Studi Aziendali – Dipartimento di Economia, A. A. 2021/2022, p. 26
(15) In proposito citiamo i nomi di due teorie: la Skill-Biased Technological Change [Katz e Murphy, 1992; Goldin e Katz, 2008]; la Routine-Biased Technical Change [Autor, Levy e Murnane, 2003; Acemoglu e Autor, 2011].
(16) Per un’analisi approfondita dell’AI Act si veda Emiliano Gentili e Federico Giusti, Artificial Intelligence Act, approvato il 13 Marzo 2024, https://cub.it/artificial-intelligence-act-approvato-il-13-marzo-2024/, 20 Marzo 2024”
(17) 2021/0106 (COD) (ITA), pp. 3 e 4
(18) Ivi, p. 11
(19) Schema di Disegno Di Legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale, art. 5, c. 1, lett. a
(20) Tranne nei casi di segreto industriale o commerciale, come da D. Lgs. 152/1997, art. 1-bis, c. 8
(21) D. Lgs. 152/1997, art. 1-bis, c. 4
(22) D. L. 60/2024, art. 26, c. 5
(23) Regolamento (UE) 2021/691
(24) D. L. 60/2024, art. 27
(25) Regolamento (UE) 2024/795
venerdì, 9 agosto 2024
In copertina: Foto di Katie White da Pixabay